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PALADONE

Il Garante privacy ha attivato il nuovo servizio telematico per segnalare al Garante la ricezione di telefonate indesideratehttps://servizi.gpdp.it/diritti/s/segnalazione-telefonate-indesiderate. Il nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari. Informazioni e approfondimenti sono disponibili anche alla pagina www.gpdp.it/temi/telemarketing.  

Come cambia la segnalazione delle telefonate indesiderate (art. 144 del Codice)

Il metodo di segnalazione telefonate indesiderate è cambiato, attraverso una modifica dell’articolo 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qui di seguito le nuove regolamentazioni e procedure.

Compilando il modello è possibile segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore. La segnalazione deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare).

La segnalazione può riguardare anche la ricezione di “telefonate mute”, ovvero chiamate effettuate per finalità commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma – solitamente e in base a quanto prescritto dal Garante (vedi provvedimento del 20 febbraio 2014 doc web n. 3017499 disponibile alla pagina https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3017499) – il ricevente dovrebbe ascoltare una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto “comfort noise”) che può consistere, ad esempio, in voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio.

Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati poiché, data l’ingente mole di segnalazioni che pervengono al Garante, le informazioni comunicate nel presente modulo saranno esaminate in maniera automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.

Il sistema non consentirà di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).

Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe; etc.).

Si ricorda infine che, in base all’art. 19 del regolamento interno del Garante n. 1/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107633), le segnalazioni hanno il fine di sollecitare un controllo da parte del Garante pertanto possono essere esaminate dall’Autorità, se necessario unitamente ad altre di contenuto analogo, ma non comportano l’obbligatoria adozione di un provvedimento. In particolare, le informazioni trasmesse saranno tenute in considerazione nell’ambito della generale e costante attività condotta dall’Ufficio per contrastare il fenomeno delle comunicazioni indesiderate. Pertanto, una volta completata la procedura per la segnalazione online, in base agli elementi inseriti, il sistema invierà in risposta una email automatica contenente alcune preliminari informazioni sul fenomeno segnalato e sui rimedi attivabili. Non necessariamente seguiranno altre comunicazioni da parte dell’Ufficio. Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno del telemarketing è possibile consultare la pagina https://www.gpdp.it/temi/telemarketing

Le nuove regole del telemarketing e le sanzioni per chi trasgredisce

È divenuto operativo il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26 – Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing.

Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di  fidelizzazione  della clientela e così via. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO. Per iscriversi al Registro e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: http://www.registrodelleopposizioni.it

Cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali?

È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte dei casi, all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento  il call center/il partner commerciale/l’agente/il fornitore di servizi e così via), ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all’ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.

Cosa si può fare se, nonostante la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing, continuano le chiamate promozionali da parte dello stesso titolare?

L’interessato può presentare una segnalazione al Garante tramite il servizio telematico secondo quanto descritto nel precedente paragrafo.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (art. 130, comma 3-quater, del Codice privacy). Chi gestisce il Registro è la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che deve  assicurare l’accesso allo stesso Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per consentire l’esercizio dei controlli, delle verifiche o delle ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5, si applicano le sanzioni previste dall’art. 83, par. 5 del regolamento, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.