
Come vi avevamo anticipato nella nostra analisi “a caldo” del discorso di Conte (che ha tenuto nella tarda serata di sabato 21 marzo, qui riproposto nella sua versione integrale) il decreto che entrerà in vigore oggi per le chiusura delle “attività produttive non necessarie” a causa del Coronavirus sarà una integrazione del decreto 11 marzo 2020. Siamo venuti in possesso di una bozza del Dcpm che sarà approvato nella giornata di oggi e vi riportiamo subito il passaggio chiave: “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze (…)”.
Significa che (sempre prendendo le frasi del Decreto): “Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18“.
Dunque, come vi abbiamo spiegato nell’articolo in merito al discorso di Conte e in cui potete trovare il Pdf con i codici Ateco oggetti della integrazione odierna, rimane in vigore l’analisi attuata da Aires, come segue sulla base del Dcpm 8 marzo e 11 marzo 2020, che permette di rimanere operative (seppure soggette a limitazioni in ordine alle giornate di apertura) alle aziende esercenti:
- Il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
La posizione ufficiale dell’Ancra
Emergenza Covid-19: in linea con quanto richiesto dallo stesso Governo che chiede unità e sostegno, Ancra (Associazione nazionale degli operatori del comparto elettronica di consumo aderente a Confcommercio) farà la sua parte per alleggerire, ove possibile, la durezza di questo lockdown, nella piena consapevolezza di dover tutelare la salute dei consumatori e delle imprese.
“Per questo abbiamo deciso – spiega Pier Giovanni Schiavotto presidente Ancra – di lasciare liberi i nostri associati di decidere se e come aprire i loro punti vendita, così da poter far fronte nel miglior modo possibile alle richieste di interventi d’emergenza da parte dei propri clienti”. E aggiunge: “Fidiamo molto anche nella responsabilità del singolo: chi ci contatterà per un intervento urgente (rottura di un telefono, di un televisore, di una lavatrice o lavastoviglie o di altri strumenti utili e necessari a sopportare il periodo di distanza sociale imposto) troverà in noi sostegno”.
“Lo sforzo comune – conclude Schiavotto – è triplo e si fonda sul senso di responsabilità che ognuno di noi ha verso l’altro: Ancra nel dare assistenza ai propri associati, che a loro volta la daranno ai loro clienti i quali fidiamo, infine, ci contatteranno per reali emergenze. Perché l’obiettivo è comune: tutelare la salute e rendere così efficace questo terribile periodo di blocco per poter ripartire tutti insieme il prima possibile. Solo stando uniti ce la faremo”.
Il nuovo Decreto di Conte
Pubblichiamo di seguito l’articolo 1 in toto della bozza del Decreto che Conte firmerà oggi e che permetterà al retail dell’elettronica di consumo di rimanere operativo in accordo a quanto fatto finora. Ossia l’autorizzazione a tenere aperto per i negozi non alimentari che tuttavia vendono beni di prima necessità (tra essi gli elettrodomestici e l’elettronica) è esclusa per le giornate festive e pre-festive.
Dpcm 22 marzo 2020 – ARTICOLO 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
ARTICOLO 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
ATECO | DESCRIZIONE |
01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
03 | Pesca e acquacoltura |
05 | Estrazione di carbone |
06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche |
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
24 | Metallurgia |
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo |
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi |
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche |
28.3 | Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) |
28.94.30 | Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
28.99.10 | Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) |
28.99.20 | Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.43 | Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.47.3 | Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.49.10 | Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria |
46.5 | Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto |
46.69.20 | Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici |
46.69.99 | Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione n.c.a |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento |
46.73.10 | Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
77.11 | Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri |
77.12 | Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti |
77.31.00 | Noleggio di macchine e attrezzature agricole |
77.34.00 | Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
77.35.00 | Noleggio di mezzi di trasporto aereo |
77.39.10 | Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri |
77.39.91 | Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici |
77.39.92 | Noleggio di container per diverse modalità di trasporto |
77.39.93 | Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20.00 | Attività dei call center |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |