regno unito
PALADONE

A partire dal 1 gennaio 2021 cambia (di nuovo) il roaming all’interno dell’Unione Europea: in meglio. I cittadini europei, compresi gli italiani, avranno a disposizione ancora più gigabyte per navigare all’estero. Questo in funzione del progetto “Roaming-like-at-home“, il pacchetto di regole definito dal Regolamento UE n. 531/2012 e dalle successive modifiche introdotte dal Regolamento 2120/2015 (Regolamento Tsm). Sulla base di questo concetto, è consentito “a tutti i cittadini dell’Unione Europea di accedere a Internet e chiamare in tutti gli Stati membri alle stesse condizioni tariffarie in vigore nel proprio Paese senza spese aggiuntive”.

La piattaforma normativa europea Roaming-like-at home ha generato una grande rivoluzione perché si basa sulla logica di eliminare la distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e di istituire un mercato europeo unico per i servizi di comunicazioni mobili. Si tratta di una novità che coinvolge tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Il roaming è dunque operativo non solo nei 28 Paesi dell’attuale UE, dunque (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ma anche in Islanda, Lichtenstein e Norvegia. In questi paesi gli utenti, senza pagare alcun sovrapprezzo, possono: navigare in Internet, effettuare e ricevere telefonate e inviare e ricevere Sms con le tariffe “domestiche” ed entro i limiti ben definiti dalla normativa europea.

I limiti del roaming europeo

In tema di Roaming-like-at-home, bisogna partire dal controllo della corretta applicazione delle soglie di prezzo regolamentate nel mercato all’ingrosso (ossia applicate nelle transazioni tra gli operatori). Agcom è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle eccezioni previste dalla normativa europea. Gli operatori telefonici, infatti, possono chiedere deroghe al divieto di applicare un sovrapprezzo, dimostrando la non sostenibilità delle tariffe nazionali rispetto al traffico generato in roaming.

Possono, inoltre, fissare dei limiti ai servizi in roaming, nelle seguenti eventualità:

  1. utilizzo abusivo da parte di cittadini stabilmente residenti in un Paese diverso da quello ove hanno sottoscritto il contratto. Sì, perché un corretto uso dei servizi di roaming prevede che si effettuino chiamate mobili più spesso nel proprio Paese che all’estero, per un periodo di almeno 4 mesi. Altrimenti si potrebbe venir contattati dal proprio operatore per chiarire la situazione.
  2. piani tariffari con consumo dati illimitato o a prezzi molto vantaggiosi. Nel caso in cui si disponga di pacchetti illimitati o caratterizzati da prezzi molto vantaggiosi, quando si va all’estero, l’operatore può applicare un limite di salvaguardia (utilizzo corretto) all’uso dei dati in roaming al fine di prevenire usi abusivi o anomali dei servizi. Tale limite è abbastanza elevato in modo tale da consentire all’utente di coprire la maggior parte delle proprie esigenze.
  3. contratti prepagati a consumo. All’estero si dispone del roaming alle tariffe nazionali fino all’importo del volume residuo del bundle sottoscritto. Anche in questo caso, se il prezzo pagato unitario nazionale dei dati è inferiore a 4,5 € per GB, l’operatore può applicare un limite al volume di dati per il roaming a tariffa nazionale.

È bene precisare che in alto mare, su alcuni traghetti e navi da crociera, scattano collegamenti satellitari, estremamente costosi. In tal caso gli operatori sono tenuti a informare via Sms i clienti delle tariffe applicate per telefonate e traffico Internet. Analogamente nei paesi extra-Ue dove l’abolizione del roaming non è in vigore le compagnie sono pertanto tenute ad informare i propri clienti dei costi applicati, non appena varcati i confini

Cosa cambia il 1 gennaio 2021

Fino al 2019 il massimale per i prezzi all’ingrosso è stato di 4,5 euro per GB in roaming. Dal 1° gennaio 2020 ha subito una diminuzione di un euro: ossia pari a 3,5 euro (Iva esclusa). Dal 1° gennaio 2021 sarà di 3 euro (Iva esclusa). L’ultimo step previsto si attiverà dal 1° gennaio 2022 di 2,50 euro (Iva esclusa). Riassumento, da domani 1 gennaio 2020 il costo all’ingrosso per gigabyte è di 3 euro, quindi con una riduzione pari a circa il 17% rispetto all’attuale situazione.

Detto questo, per comprendere il “guadagno” in termini di traffico dati è necessario applicare la seguente formula:

moltiplicare per 2 il prezzo (senza iva) del pacchetto o del bundle (nel caso delle prepagate) e dividere il risultato per il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso

In altre parole, se X è il canone mensile previsto dal vostro abbonamento o prepagata, il calcolo da fare è il seguente:

  • nel 2020: (2*X)/3,5
  • nel 2021: (2*X)/3

Prendiamo per esempio un canone di base di 10 euro, per prima cosa bisogna ottenere il prezzo Iva esclusa. È sufficiente dividere il canone per 1,22: nel nostro caso circa 8,2 euro è il valore del canone iva esclusa.

Dunque, eseguendo le operazioni matematiche e sostituendo la X si ottiene che nel 2020 il limite del roaming europeo è stato pari a 4,7 GB, mentre nel 2021 salirà a 5,5 GB (entrambi arrotondati per eccesso).

La Brexit: fine del roaming con l’Europa

Se il traffico dati europeo in roaming all’interno dell’Europa è destinato ad aumentare, quello per la Gran Bretagna è inesorabilmente ad annullarsi. O, meglio, a diventare molto più costoso perché la contrattazione tra UK e l’Europa è tutta da attuare.

A partire dal 1 gennaio 2021 sarà infatti operativa la Brexit e la regolamentazione delle interconnessioni cellulari è affidata a un’intesa provvisoria, che diventerà definitiva solo quando il Parlamento europeo ratificheà gli accordi tra Regno Unito ed Europa. Questi prevedono questioni commerciali, amministrative, burocratiche e, tra queste, anche quelle relative al roaming in mobilità dei cittadini europei sul suolo della Regina.

Allo stato attuale, tutto si riduce all’articolo intitolato Servin.5.36 presente nel draft denominato “Trade and cooperation agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part” (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf).

Riportiamo l’articolo in forma integrale:

Article SERVIN.5.36: International mobile roaming28

1. The Parties shall endeavour to cooperate on promoting transparent and reasonable rates for
international mobile roaming services in ways that can help promote the growth of trade among the
Parties and enhance consumer welfare.

2. Parties may choose to take steps to enhance transparency and competition with respect to
international mobile roaming rates and technological alternatives to roaming services, such as:
(a) ensuring that information regarding retail rates is easily accessible to end users; and
(b) minimising impediments to the use of technological alternatives to roaming, whereby end users
visiting the territory of a Party from the territories of other Parties can access
telecommunications services using the device of their choice.

3. Each Party shall encourage suppliers of public telecommunications services in its territory to
make publicly available information on retail rates for international mobile roaming services for voice,
data and text messages offered to their end users when visiting the territory of the other Party.

4.Nothing in this Article shall require a Party to regulate rates or conditions for international
mobile roaming services.

Da cui si evince che il comportamento di entrambe le parti sarà improntato alla cooperazione per promuovere tariffe “trasparenti e ragionevoli” per il roaming internazionale generato dagli operatori su entrambi i fronti. Il concetto è di mantenere un eccellente livello di tutela del consumatore (consumer welfare) e si ribadisce la volontà di operare in regime di trasparenza fornendo agli utenti il maggior numero di informazioni possibili affinché siano correttaemnte informati sui prezzi di chiamate, messaggi e traffico dati.

Il che equivale a dire che ogni operatore, nell’ambito di queste righe succinte, può applicare le tariffi che predilige, per esempio attraverso opzioni dedicate per le Sim ricaricabili oppure “inglobando” il Regno Unito nei piani premium. E in questo regime di libertà, nulla vieta che ci siano accordi privilegiati tra gli operatori. Ancora un esempio: Vodafone è presente in modo diretto nel Regno Unito, quindi potrebbe avere una gestione differente da Tim e Wind Tre che potrebbero cercare partership di roaming privilegiate.

In ogni caso, dal 1 gennaio 2021 il roaming in UK si paga, così come già avviene per la Svizzera, anch’essa fuori dall’Unione Europea. Salvo che, ribadiamo, nei piani tariffari non siano attive opzioni specifiche per questi Paesi.