Il 18 gennaio scorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti di Samsung e Apple relativamente agli aggiornamenti software per gli smartphone. Quanto finora pubblicato on-line è ben poco e si riferisce al comunicato stampa ufficiale diramato dall’ente. Facciamo il punto della situazione, analizzando ogni aspetto di questa faccenda.
Il comunicato
Partiamo dunque dall’analisi del comunicato stampa numerato PS11009-PS11039:
AVVIATI PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI SAMSUNG E APPLE PER AGGIORNAMENTI SOFTWARE DEGLI SMARTPHONE
Ad esito di segnalazioni di consumatori e di un’attività preistruttoria svolta d’ufficio, l’Autorità ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società del gruppo Samsung e del gruppo Apple operanti in Italia.
In particolare, i professionisti avrebbero posto in essere una generale politica commerciale volta a sfruttare le carenze di alcuni componenti per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistare nuove versioni degli stessi; sarebbero stati, altresì, proposti ai clienti aggiornamenti software dei propri telefoni cellulari senza segnalare le possibili conseguenze dello stesso aggiornamento e senza fornire sufficienti informazioni per mantenere un adeguato livello di prestazioni di tali dispositivi, promossi ed acquistati per le loro specifiche ed elevate caratteristiche tecnologiche.
Tali comportamenti potrebbero risultare in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.
L’Autorità ha a tal fine effettuato accertamenti ispettivi presso le sedi dei professionisti, per i quali si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, assistito per i profili tecnici delle operazioni dai militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche dello stesso Corpo.
L’analisi della situazione
Sono alcuni elementi a suscitare scalpore. Innanzitutto, per la prima volta anche Samsung è coinvolta in un procedimento che sfiora il concetto di obsolescenza e pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Finora era stata Apple al centro delle attenzioni per avere pubblicato aggiornamenti software sospetti, tali da rallentare i modelli meno aggiornati con l’obiettivo di non pregiudicare l’efficienza della batteria. Ora tocca anche al brand coreano, forse più per la posizione dominante che ha nel nostro Paese che per effettive pratiche riscontrate. Infatti, per il momento si tratta di “due distinti procedimenti” per pratiche commerciali sospette derivanti da “segnalazioni di consumatori” e della “attività preistruttoria svolta d’ufficio”.
Come dire che sono arrivati feedback da parte degli utenti che sono stati appurati con “accertamenti ispettivi presso le sedi dei professionisti, per i quali (l’Agcm) si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, assistito per i profili tecnici delle operazioni dai militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche dello stesso Corpo“. I professionisti citati sono coloro i quali hanno “posto in essere una generale politica commerciale volta a sfruttare le carenze di alcuni componenti per ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistare nuove versioni degli stessi“. Dunque hanno configurato una situazione nella quale il sistema operativo è stato impiegato per rallentare i prodotti in uso. Anzi di più, sono stati “proposti ai clienti aggiornamenti software dei propri telefoni cellulari senza segnalare le possibili conseguenze dello stesso aggiornamento e senza fornire sufficienti informazioni per mantenere un adeguato livello di prestazioni di tali dispositivi, promossi ed acquistati per le loro specifiche ed elevate caratteristiche tecnologiche“.
Questo fatto è stato confermato, quantomeno in parte, da Apple che ha già provveduto a pubblicare gli aggiornamenti necessari a iOS e per sostituire la batteria dell’iPhone, vera causa dei “rallentamenti” volti a mantenerla in buon funzionamento.
Come detto per Samsung si tratta della prima volta e finora non erano arrivate segnalazioni ma, anzi, comunicazioni ufficiali secondo cui l’azienda non avrebbe mai attuato questa pratica. Samsung Italia spiega che “la soddisfazione dei nostri clienti è e sarà sempre la priorità della nostra azienda. Samsung non rilascia aggiornamenti software al fine di ridurre le performance dei propri prodotti durante il loro ciclo di vita. La società conferma la propria totale collaborazione con l’Agcm e si sta adoperando per fornire tutte le informazioni richieste al fine di chiarire la situazione“.
Ecco perché le segnalazioni, in attesa delle conclusioni ufficiali da parte dell’Autorità, hanno più il sapore di una verifica a carico del big con un approccio di processo alle intenzioni. L’ipotesi sembra essere: “se lo ha fatto Apple, allora deve averlo fatto anche Samsung”. Ma questo sillogismo si può applicare a qualsiasi brand, è sufficiente trovare “professionisti” o “consumatori” che fanno segnalazioni in merito. L’iniziativa di Agcm è sicuramente lodevole nell’ottica di fare luce sul fatto e di verificare se effettivamente siano in essere politiche commerciali scorrette che si fondano sull’obsolescenza programmata.
Gli articoli citati
Sarebbe buona norma affidarsi ai fatti prima delle analisi. Dunque, per completezza rispetto a quanto detto sopra, vi proponiamo gli articoli che i due brand avrebbero violato.
1. ARTICOLO N.20
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette (1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.
2. ARTICOLO N.21
Azioni ingannevoli (1)
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’ comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.
3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
3- bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario (2)
4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
4- bis. E‘ considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi (3).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 .
(2) Comma inserito dall’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, modificato dall’articolo 28, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 .
(3) Comma aggiunto dall’ articolo 15, comma 5-quater, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. ARTICOLO N.22
Omissioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto (1).
(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.
4. ARTICOLO N.24
Pratiche commerciali aggressive
1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.